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Statuto dell'Associazione Culturale
Il treppo
TITOLO I - COSTITUZIONE Art. 1 - Costituzione: E' costituita l'Associazione culturale denominata "IL TREPPO" ente non commerciale senza fini di lucro - ai sensi dell'art.36 del Codice Civile Art.2 - Scopi dell'Associazione: L'Associazione "Il Treppo" ente non commerciale senza fini di lucro e associazione libera, apolitica e aconfessionale, senza fini di lucro, costituita con la specifica finalità di promuovere e diffondere, in Italia e all'estero:
Scopo
dell'Associazione è anche quello di fornire collegamenti per la conoscenza
e 1 'interscambio di informazioni e di esperienze tra coloro che si occupano della cultura
e del mondo popolare. Essa può stabilire contatti a
livello nazionale e internazionale con Istituti od Organizzazioni operanti
in ordine e per scopi analoghi. TITOLO II - SOCI, CONDIZIONI DI AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO Art.
3- Requisiti dei soci: Sono soci dell'Associazione tutti coloro che, all'atto
dell'accoglimento della domanda, aderendo al presente statuto, richiedano la tessera sociale, versando la Quota associativa. La durata
della qualifica di associato è annuale, dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Tutti i soci hanno parimenti diritto elettorale
attivo e passivo.
L'appartenenza a una qualsiasi delle categorie di soci previste dal presente statuto attribuisce:
La qualifica di socio si assume con l'iscrizione nell'apposito libro di cui all 'art.20 del presente statuto e viene meno alla data del 31 Dicembre di ogni anno. Art.4 - Ammissione dei soci: Non esistono particolari formalità di rito per l’ammissione dei soci. Le domande di iscrizione sono esaminate dal Consiglio Direttivo ed accolte dalla maggioranza dei membri in carica.Tutti gli associati sono obbligati a versare le "quote associative" così come deliberate dal Consiglio Direttivo.Le eventuali "somme aggiuntive" che si rendessero necessarie, in caso di disavanzo economico, saranno deliberate dall’assemblea e saranno ripartite tra i soci fondatori. La quota o contributo associativo non è mai rivalutabile ne rimborsabile. Art.5
- Circolazione delle quote: La quota associativa
è intrasmissibile. Art.6
- Perdita della qualifica di socio: La qualifica di socio può venir meno per
i seguenti motivi: a) per mancato rinnovo dell’affiliazione
o per mancato pagamento della quota associativa; TITOLO III - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE Art. 7 - Organi dell'Associazione: Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea; il Presidente; il Consiglio Direttivo; il Tesoriere. Art.8 -Partecipazione all' Assemblea: L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita dai soci e dai rappresentanti dei soggetti affiliati, i quali hanno tutti i medesimi poteri di intervento e di voto. Ogni socio ha un voto qualunque sia il valore della quota. Il voto è espresso per alzata di mano. Hanno diritto a partecipare alla assemblea, sia che deliberi in sede ordinaria che in sede straordinaria, i soci appartenenti a tutte le categorie individuate nel presente statuto; tutti con il medesimo diritto di voto, oltre a tutti i membri degli organi associativi, i quali, se non soci, non hanno però diritto di voto. Fanno eccezione i Soci Juniores, per i quali il diritto di voto attivo e passivo è esercitato con le modalità di cui all'art.3 del presente statuto. Art.9 - Convocazione dell'assemblea: L'Assemblea è convocata per affissione di apposito " Avviso di convocazione in bacheca, presso la sede associativa, almeno 15 giorni prima della data fissata, nonché con ogni altra forma di pubblicità che il Consiglio Direttivo ritiene idonea al fine di garantire l'effettività del rapporto associativo. Con le stesse modalità deve essere inoltre garantito un idoneo regime pubblicitario per le deliberazioni assembleari assunte e per i rendiconti economici e finanziari conseguentemente approvati. Art.l0
- Costituzione e deliberazione dell'assemblea:
L 'assemblea è ordinaria o straordinaria. L
'assemblea straordinaria ha competenza esclusiva in merito alle modifiche del presente statuto e alla definizione delle eventuali .'somme
aggiuntive". L 'assemblea straordinaria delibera a maggioranza dei presenti alla seduta e
necessita di un quorum costitutivo pari ad almeno il 51 % degli associati iscritti, alla data
della delibera, nell'apposito libro di cui all' art.20 del presente statuto,
in prima convocazione, e al 10% in seconda
convocazione. La seconda convocazione è prevista solo per le deliberazioni in sede
straordinaria. Saranno indicati orario e luogo di svolgimento nella stessa prima convocazione. Art.11-
Compiti del Presidente: il Presidente è nominato dall’assemblea. la prima volta all'atto
della costituzione e, successivamente, decorso il triennio di vigenza della carica. Il Presidente deve essere eletto, tra i soci, rimane
in carica per un triennio e può essere liberamente rieletto. Il Presidente rappresenta l'Associazione; presiede il Consiglio, di cui è
membro di diritto e coordina 1 'attività associativa. Ha, inoltre, il dovere di convocare l'assemblea almeno una volta ogni anno, in
occasione dell'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l'eventuale rinnovo
delle cariche sociali. Art.l2
- Compiti del
Consiglio Direttivo: Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo che
cura tutta l'attività associativa. Art. 13- Compiti del Tesoriere: Il Tesoriere, eletto tra i soci, è il depositario dei documenti e delle scritture contabili dell'associazione. Egli tiene la cassa e l'elenco aggiornato dei soci, riceve le quote sociali, redige le bozze di rendiconto economico e finanziario e le presenta al Consiglio Direttivo. TITOLO IV - PATRIMONIO E RISORSE Art. 14 - Entrate dell'Associazione: Le entrate dell'Associazione sono rappresentate: a) dai proventi delle "quote associative" e delle eventuali "somme aggiuntive"; b) dalle tasse di affiliazione; c) dai beni mobili ed immobili eventualmente acquisiti con il fondo comune associativo; d) da sottoscrizioni, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e soci; e) dai proventi derivanti da eventuali e occasionali attività commerciali, determinati nei limiti dei costi specifici di diretta imputazione sostenuti per la loro produzione. Art.15 - Divieto di distribuzione degli avanzi di gestione: L 'eventuale avanzo di gestione non sarà mai distribuibile, direttamente o indirettamente, tra i soci, a qualsiasi categoria essi appartengano e dovrà essere destinato alle finalità istituzionali e/o di pubblica utilità che il Consiglio Direttivo riterrà più opportune, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge. Art.16 - Gestione del patrimonio: La gestione del patrimonio è affidata al Consiglio Direttivo il quale risponde direttamente della conduzione di ogni attività e dell'impiego del patrimonio associativo nell' annuale seduta di approvazione del rendiconto economico e finanziario. Non è possibile procedere alla distribuzione di fondi aventi natura di capitale, direttamente o indirettamente tra i soci, salvo che la distribuzione Non sia imposta dalla legge. TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI Art.17 - Sede dell'Associazione: L'Associazione ha sede legale in Reggio Emilia, Via Manara n.25. Può aprire sedi operative su tutto il territorio nazionale. Art.18 - Durata dell'Associazione: La durata dell’Associazione è prevista fino al 2010, ma potrà essere prorogata dall'assemblea riunita in sede straordinaria. Art.19 - Esercizio sociale: L 'inizio e la chiusura di ogni esercizio economico-finanziario sono fissati rispettivamente al 1° Gennaio e al 3I Dicembre di ogni anno. Art.20 -Libri sociali: Per il buon funzionamento dell’associazione sono istituiti e posti in essere, oltre agli eventuali libri e registri obbligatori previsti dalle norme di legge e fiscali, i seguenti libri associativi: libro degli associati, libro dei verbali del Consiglio Direttivo, libro dei verbali dell'Assemblea dei Soci, libro di cassa, libro degli inventari e dei rendiconti. Art.21-
Scioglimento e liquidazione: Lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei
liquidatori devono essere deliberati dall’Assemblea a maggioranza assoluta degli iscritti. Nell’eventualità che la compagine
associativa venisse integralmente a mancare, il Consiglio Direttivo, o i membri superstiti di questo procederanno alla liquidazione
dell'associazione. Art.22
- Clausola arbitrale: Le vertenze, eventualmente nascenti dallo svolgimento dei
rapporti associativi che riguardino diritti non sottratti dalla legge alla libera disponibilità delle parti, saranno demandate ad
arbitrato irrituale, il cui lodo avrà significato e valore di transazione, a mezzo di tre arbitri amichevoli compositori, due dei quali
nominati dalle parti contendenti e il terzo dai due così eletti o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Reggio Emilia. Art.23 - Rinvio: Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti in materia. Reggio Emilia, 27 marzo 1999. |
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